Art. 28.
(Sanzioni).

      1. Il mancato rispetto delle quote previste dagli articoli 26 e 27 da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o delle altre emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, comporta le seguenti sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

          a) una sanzione, in misura fissa, di importo pari all'1 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone;

          b) un'ulteriore sanzione, fino ad un massimo del 2 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità e da canone, che è determinata in funzione della negligenza o intenzionalità dell'infrazione, del ripetersi di infrazioni già precedentemente accertate, del numero e dell'entità delle infrazioni stesse.

      2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono versate all'Istituto e utilizzate per la promozione e il sostegno delle attività cinematografiche.